La domanda deve essere:
· Presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido
· Presentata dal difensore (che dovrà autenticare la firma di chi la sottoscrive)
· Inviata a mezzo raccomandata A/R con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:
· La richiesta di ammissione al patrocinio
· Le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
· L'attestazione dei redditi percepiti nell'anno precedente alla domanda (autocertificazione)
· L'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio
Se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all'estero la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da autocertificazione); se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita da autocertificazione).
|